BAMBINI NON NATI,
che cosa fare?
UN GESTO D'AMORE
Innanzitutto il gesto d’amore del seppellimento: la Chiesa lo insegna (CCC 1261), la legge italiana lo prevede (Dpr 285/90, art. 7, comma 50).
L’introduzione nell’ordinamento legislativo del diritto della donna di abortire (legge 194), ha generato fin dall’inizio gravi e complesse conseguenze in diversi ambiti: spirituale, morale, giuridico, amministrativo della sanità e dei servizi sociali.
Uno fra i tanti aspetti dell’aborto volontario o procurato che la sanità si trova a gestire è la drammatica questione dei resti mortali dei bambini non nati con tutte le relative conseguenze.
Il cardinale Elio Sgreccia, ritenendo i tempi maturi ha accolta il desiderio di molti cuori – una vasta base di aggregazioni e istituzioni ecclesiali e civili – di portare all’evidenza questo tema con il convegno internazionale che si è svolto a Roma dal 23 al 25 marzo 2011 in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la famiglia e il Pontificio Consiglio per la pastorale operatori sanitari.
L’onore e la pietà verso i bambini non nati costituiscono un gesto, forse il più semplice nell’opera della promozione della vita umana ma imprescindibile.
Un atto basilare di amore e di pietà umana che sta alle fondamenta di quella civiltà della vita e dell’amore auspicate da San Giovanni Paolo II nell’Enciclica dell’Evangelium Vitae.
Ad iniziare il cammino volto a riconoscere il diritto all’onore e alla pietà verso i bambini non nati attingendo all’intero Magistero l’indimenticabile cardinale Alfonso Lopez Trujillo ,nel Congresso The Guadalupan Appeal celebrato dal 27 al 31 ottobre 1999 presso la Basilica della Vergine Morenita a Città del Messico, così ha concluso: “tutti i bambini abortiti hanno diritto ad essere pietosamente sepolti…tutti dobbiamo impegnarci a tale scopo…da Guadalupe.
Dov’è ora il mio bambino?
Cara mamma e caro papà,
vi state forse chiedendo: dov’è ora il mio bambino? È la domanda struggente che sorge nel profondo della tua anima, a volte anche dopo lungo tempo.
Fisicamente, se avete potuto seppellirlo, si trova nel grembo della madre terra. E se non avete potuto seppellirlo non ha una sua tomba, ma dovete sapere che la Chiesa, attraverso il gesto d’amore del seppellimento dei bambini non nati, ha già spiritualmente raggiunto, col suo affetto e il suo amore, anche il vostro bambino.
La vostra domanda però va oltre: che ne è della sua anima? Come posso mettermi in comunione spirituale con lui?
Ora vi state chiedendo se il grande desiderio, cioè che il vostro bambino sia salvo nell’abbraccio dell’amore del Padre celeste, possa essere un atto efficace.
Dovete sapere che la Chiesa madre ha da sempre desiderato per lui la salvezza eterna e per lui prega (vedi “La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza Battesimo”, Commissione Teologica Internazionale). Essa stessa ha già unito le sue lacrime alle tue, intercedendo così presso Dio la salvezza per il tuo bambino, a cui puoi dare privatamente, nel tuo cuore, il nome.
Il Magistero
I pontefici e i vescovi italiani hanno affrontato ampiamente gli argomenti della dignità e della difesa della vita umana. Possiamo ricordare l’enciclica del beato Paolo VI Humanae vitae (1968) e l’enciclica di san Giovanni Paolo II Evangelium vitae (1995), nonché l’istruzione della Sacra congregazione per la dottrina della fede dedicata al “Rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione” (Donum vitae, 1987). In quest’ultimo documento si chiarisce: «I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani» (parte I, n. 4).
La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo
Il 20 Gennaio 2022, l’Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale della Regione Lazio ha scritto una Nota Pastorale sulla celebrazione delle esequie, dando tra l’altro una indicazione precisa nel caso si tratti di un bimbo deceduto durante la gravidanza. Si riporta di seguito il link per la lettura
La Legislazione
Tra tutti gli uomini, i più piccoli e i più indifesi sono i bambini concepiti e non ancora nati. Dato che, anche se piccoli, sono pur sempre uomini, in caso di morte (cioè di aborto) devono ricevere lo stesso trattamento di sepoltura dei bambini nati morti o morti dopo la nascita. Questo è anche il senso seguito dalla legislazione italiana con il Dpr 285/1990, agli articoli 7 e 50.
Il Dpr è completato dalla circolare emessa dall’allora ministro della Sanità, Carlo Donat-Cattin, il 16 marzo 1988, che testualmente recita: «Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta (quella dei genitori dei prodotti di concepimento abortivi di presunta età inferiore alle venti settimane: ndr)».
Lo «smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del regolamento di igiene».
Come lo «smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali (ex artt. 2 e 14 Dpr 10.9.1982 e punto 2.2 Deliberazione 7.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del Dpr 10.9.1982 n. 915) seppur legittimo urta contro i principi dell’etica comune».
Per approfondire
Parere sull’assetto amministrativo – Studio Legale Garancini
Parere sull’assetto giuridico concernente il trattamento dei resti umani a seguito di morte avvenuta in fase prenatale, con particolare riguardo al caso in cui la gestazione non abbia superato le venti settimane – Professor Luciano Eusebi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Giurisprudenza – Piacenza
Il libro “Un gesto d’amore”
Un gesto d’amore.
Atti del congresso internazionale bambini non nati – Roma
Acquistabile online a questo link
Parere autorevoli sulle convenzioni con la sanità e i servizi cimiteriali
IL TRATTAMENTO DEI RESTI UMANI PRENATALI: PROFILI GIURIDICI∗
LUCIANO EUSEBI
ordinario di Diritto penale
nella Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
1. Una «pietas» che segnala la dignità della vita prenatale.
Scrive il cardinale Angelo Bagnasco nell’intervento al Convegno dell’Associazione «Scienza e Vita» sul tema «Scienza e cura della vita: educazione alla democrazia», tenutosi a Roma il 18 novembre 2011: «Chi è più debole e fragile, più povero, di coloro che neppure hanno voce per affermare il proprio diritto, e che spesso nemmeno possono opporre il proprio volto? …Vittime invisibili ma reali!».
Potrebbe sembrare, quello relativo alla sepoltura dei feti che non hanno oltrepassato la soglia della nascita e che, pertanto, hanno concluso nel nascondimento la loro breve esistenza umana, un tema marginale: del tutto secondario rispetto al fatto ormai irrevocabile della loro morte, comunque sia avvenuta.
E invece la percezione dell’esigenza che anche per quei feti non venga meno la pietas riservata fin dalle epoche più antiche alle spoglie mortali umane assume il significato di un segnale o, se si vuole, di una testimonianza: rimanda, infatti, alla dignità della vita di cui tali resti costituiscono, pur sempre, un’impronta.
Con il loro esserci, con il loro sfuggire all’ingranaggio di una distruzione invisibile e asettica, che toglie alla vista e alla riflessione quanto potrebbe interrogare o turbare, essi, in qualche modo, ridanno un volto a chi nemmeno ha potuto opporre, verso gli altri, il proprio volto.
Al di là della metafora, la gestione di quei resti non come cose tra le cose, ma secondo modalità conformi al loro legame inscindibile con la vita, fa salvo il valore della trasparenza, richiamando alla consapevolezza di un’individualità umana che s’è spenta.
La sepoltura, o comunque un trattamento degno, dei feti abortiti risponde al bisogno tipicamente umano che il vero, per incidere nel vissuto di ciascuno, rappresenti non soltanto l’oggetto di una cognizione intellettuale, bensì anche qualcosa con cui ci s’incontra, che si constata, che si riconosce attraverso gesti concreti.
Un simile approccio si pone in continuità, del resto, rispetto alle affermazioni legislative che dichiarano il valore della vita umana, prevedendone la tutela, dal suo inizio (si confronti l’art. 1 della legge n. 194/1978). La salvaguardia normativa della pietas verso i feti abortiti contribuisce, anzi, a far sì che quelle affermazioni possano risultare credibili e, laddove assumono precisi contenuti dispositivi, vengano effettivamente rispettate: così da attestare, quantomeno, la non indifferenza dell’ordinamento giuridico nei confronti della morte, tanto più se provocata, che si produca prima della nascita.
Il che dovrebbe indurre a un impegno sinceramente condiviso per la prevenzione dell’aborto secondo tutte le forme nelle quali esso, oggi, può realizzarsi e, in particolare, per l’aiuto alla donna in gravidanza1.
∗ Testo rielaborato della relazione svolta al convegno Bambini non nati. L’onore e la pietà, Roma, 25-27 marzo 2011.
1 Valga in proposito il rimando al parere sul tema Aiuto alla donna in gravidanza e depressione post-partum.approvato, in base ad un’ampia convergenza, dal Comitato Nazionale per la Bioetica il 16 dicembre 2005.
2. Il riconoscimento della vita umana «dal suo inizio».
L’identificazione dei momenti di inizio e di fine della vita umana non risulta affatto condizionato da assunti confessionali: dipende piuttosto, dalla riflessione razionale sui dati provenienti dalle scienze di base. Riprenderne i passaggi essenziali può risultare significativo2.
La vita dell’individuo di una qualsiasi specie vivente sussiste in quanto sia in atto una sequenza esistenziale che procede in modo autonomo (vale a dire non necessitante di ulteriori attivazioni), autogovernato, continuo e coordinato.
Essendo in atto una simile sequenza dalla fecondazione (o, comunque, dal realizzarsi di altri eventi che siano in grado di avviarla), l’embrione umano e il feto costituiscono fasi della sequenza esistenziale unitaria che identifica la vita di un essere umano.
Si tratta di una sequenza la quale esprime capacità diverse in epoche diverse del suo svolgersi, ferma peraltro l’inscindibilità del processo: sarebbe infatti del tutto irrazionale distinguere tra l’avvio di una dimensione meramente biologica della vita e l’avvio (lo si dovrebbe ritenere calato dall’esterno in un percorso biologico già in atto) del percorso che dà luogo all’espressione di capacità sensitive, cognitive, deliberative, e così via.
Concetti, questi, autorevolmente ribaditi, di recente, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza O. Brüstle vs Greenpeace etc. del 18 ottobre 2011 3: «sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano (…), dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano».
Da quando e fino a quando va svolgendosi una vita appartenente alla specie umana sussiste, in effetti, la presenza dell’umano e della sua dignità.
In base all’art. 3 della Costituzione, d’altra parte, la dignità sociale dell’individuo, vale a dire la salvaguardia dei suoi diritti nei rapporti intersoggettivi, non dipende da un giudizio sulle «condizioni personali o sociali» di un dato soggetto, bensì – conseguentemente – dal solo fatto della sua esistenza in vita.
In questo senso, il rispetto della vita fonda il principio di uguaglianza in quanto cardine della nozione di democrazia, manifestandosi quale presidio del mutuo riconoscimento fra tutti gli individui umani come uguali.
Il ruolo del tutto singolare della vita tra i valori socialmente significativi non risponde, pertanto, a singoli orizzonti di pensiero, più o meno autorevoli, o a istanze di carattere religioso, ma attiene al nucleo costitutivo della democrazia.
Il che rende tanto più preoccupanti le tendenze, da tempo riscontrabili, verso una c.d. flessibilizzazione dello stesso diritto alla vita in determinati contesti, cioè verso la sua bilanciabilità con altre esigenze, di rango inferiore. Prospettiva, questa, la quale incide sullo stesso assetto giuridico fatto proprio dalle Costituzioni degli Stati democratici contemporanei, che si fonda sul
2 Cfr. più ampiamente, a tal proposito, L. EUSEBI, voce Aborto, in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, vol. I, ESI, Napoli, 2009, p. 27 ss.; ID., La normativa italiana sull’interruzione volontaria della gravidanza e la tutela della maternità, in Orizzonte medico, LXV, 2010, 5 (inserto: pp. 1-16); ID., Il rapporto con l’«altro» alla luce della Costituzione. I riflessi sulle problematiche del «fine vita» e l’«incostituzionalità» di ogni configurazione dell’«altro» come nemico, in AA.VV., Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari, Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza, Libellula Ed., Tricase, 2010, p. 39 ss. (volume disponibile anche nel sito web del medesimo Dipartimento).
3 Intesa a precisare l’oggetto del divieto delle «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» di cui all’art. 6 n. 2, lett. c) della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
3
riconoscimento dei diritti inviolabili. E della quale, forse, non si sono adeguatamente vagliate le potenzialità dirompenti, ben al di là del solo ambito biogiuridico4.
Si noti, inoltre, come non sarebbe corretto derivare da un interrogativo teologico – il significato da attribuirsi alle vite che si spengono precocemente, sia prima che dopo la nascita5 – conseguenze inerenti ai criteri di riconoscimento del sussistere di una vita umana.
L’interrogativo, del resto, non è forse figlio, almeno in parte, di un riduttivo giuridicismo, il quale fa prevalere l’immagine di Dio quale giudice dei buoni e dei cattivi (immagine che lascia senza risposte il quesito in esame), rispetto alla fede nel Dio-amore?
Chi scrive ritiene ci sia consentito credere, senza ulteriori illazioni, che in Dio ogni vita iniziata non è perduta, perché l’amore portato fino alla croce, che nella risurrezione si è rivelato vera vita, ha un respiro salvifico anche rispetto al dramma della morte precocemente determinatasi.
Il rispetto dovuto ai resti mortali dei feti abortiti risponde, pertanto, alla non eludibile presa d’atto dell’essersi avviata e rapidamente conclusa, in relazione a quei resti, un’esistenza umana. Il che esige, nei confronti dei medesimi, un atteggiamento conforme ai criteri secondo cui da sempre ci si rapporta verso quanto di un’esistenza umana materialmente residua al momento della morte, senza discriminazioni sostanziali a seconda dei modi e dei tempi in cui quest’ultima risulti essersi prodotta.
3. La gestione dei resti umani prenatali nel quadro normativo italiano vigente.
Su questa base, possiamo ricostruire l’assetto normativo italiano riferibile alla problematica in esame6.
Per il caso di età gestazionale del feto abortito presunta pari o superiore alle 20 settimane – ex art. 7, co. 2, d.P.R. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria) – si procede alla sepoltura, con le uniche modifiche ivi previste rispetto alla disciplina generale, concernenti l’autorità competente circa il rilascio dei permessi di trasporto e di seppellimento (per i «nati morti» si applicano le regole generali).
L’art. 50 reg. cit. prevede, in tal senso, che «nei cimiteri debbano essere ricevuti», tra l’altro, «i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7».
Per il caso, invece, di età gestazionale del feto abortito presunta inferiore alle venti settimane – ex art. 7 co. 3 reg. cit. – i resti umani di cui si discute possono essere raccolti nel cimitero con la medesima procedura, «a richiesta dei genitori».
Con riguardo a entrambe le ipotesi, l’art. 7, co. 4, reg. cit. prevede che i «parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto» (per inciso, non può non rilevarsi come la dizione «parenti o chi per essi» risulti oltremodo indeterminata, specie ai fini delle sanzioni applicabili ai sensi dell’art. 107 reg. cit.).
Si pone pertanto l’interrogativo sul trattamento dei resti in oggetto, quando la morte sia intervenuta anteriormente alle 20 settimane di gestazione e non vi sia stata richiesta di seppellimento da parte dei genitori.
4 Cfr., per tutti, E.-W. BÖCKENFÖRDE, Die Würde des Menschen war untastbar. Zur Neukommentierung der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes, in ID., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, erweiterte Ausgabe, Frankfurt a. M., 2006, p. 384 ss.
5 È il medesimo tema che secoli addietro veniva affrontato disquisendo sul limbo.
6 Ciò che segue riprende, con alcune modifiche non essenziali, alcune note di chi scrive già pubblicate in Medicina e morale. Rivista internazionale di bioetica, 2010, 4, p. 557 ss.
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In proposito si è talora fatto riferimento – secondo un’ottica, come vedremo, non condivisibile – al d.P.R. n. 254/2003 (che regola la gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
Tale testo normativo ricomprende tra i «rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione», ex art. 2, lett. h, n. 2, gli «organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I» (l’allegato I fa riferimento a «Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento», assegnandoli al «regime giuridico» denominato «Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo»).
Simili rifiuti vanno trattati ai sensi del successivo art. 10, co. 2: «I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi».
Per le «parti anatomiche riconoscibili» è invece prevista, ex art. 3 reg. cit., la sepoltura o la cremazione, come per i resti mortali da attività di esumazione o estumulazione.
Sono definite parti anatomiche «riconoscibili» (co. 1, lett. a) «gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati»;
Si noti che «in caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata» e che «la persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità» (co. 3 e 4).
Ciò considerato, i resti umani derivanti da morte avvenuta prima della ventesima settimana di gestazione non possono – innanzitutto – essere considerati «organi», «tessuti» o «parti anatomiche».
Il piccolo feto abortito, anche quando si distacchi in fase molto precoce e in modo non integro dal corpo materno, non costituisce, infatti, una mera parte anatomica, un organo o un tessuto del concepito, bensì il corpo del medesimo nella sua sostanziale interezza (mentre le parti anatomiche, gli organi e i tessuti sono definiti tali dal regolamento sui rifiuti sanitari proprio perché residua, rispetto ad essi, un corpo vivente, oppure residuano altre parti consistenti di un corpo non più in vita).
In ogni caso, i resti umani che derivano da morte avvenuta prima della ventesima settimana di gestazione non possono essere considerati organi, tessuti o parti anatomiche «non riconoscibili».
Il feto abortito manifesta infatti, fin da epoca molto precoce, forme morfologicamente umane e, pur quando si distacchi in modo non integro dal corpo materno, le sue piccole parti manifestano egualmente forme morfologicamente umane.
Ne deriva che il trattamento dei resti umani suddetti, quando non vi sia una specifica richiesta di sepoltura proveniente dai genitori, non può che essere assimilato – quantomeno – al trattamento delle parti anatomiche definite «riconoscibili», per le quali la struttura sanitaria deve ordinariamente provvedere, come già si segnalava, alla sepoltura o alla cremazione.
Del tutto corretta appare dunque la soluzione adottata dall’art. 11, co. 1-quater del «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali» della regione Lombardia (comma introdotto con reg. regionale n. 1/2007), che anzi si rivela l’unica coerente, dal punto di vista sistematico, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano: soluzione ai sensi della quale «in mancanza della richiesta di sepoltura [dei prodotti abortivi di età gestazionale presunta inferiore alle venti settimane, da parte dei genitori] si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili»7.
In sé coerente, nella prospettiva di un eguale trattamento, appare altresì l’assenza, nella normativa appena richiamata, del riferimento alla cremazione, posto che le norme di cui al cit. art. 7 d.P.R. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), prevedono, quanto ai resti umani derivanti da morte sopravvenuta in fase prenatale, il solo seppellimento.
7 Già del resto una circolare in materia del 16 marzo 1988 emanata dall’allora Ministro della sanità concludeva affermando: «Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta» (dei genitori), posto che lo «smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali» (pur ritenuto legittimo nell’ambito delle più generiche normative all’epoca vigenti) «urta contro i principi dell’etica comune».
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Sotto il profilo etico, peraltro, deve ritenersi accettabile provvedere nei confronti dei feti abortiti anteriormente alla ventesima settimana di gravidanza (nonché delle loro parti) – ove manchi la «domanda di seppellimento» da parte dei genitori o dei parenti – anche attraverso una rispettosa cremazione (secondo le procedure generali per essa previste) la quale eviti ogni assimilazione dei medesimi feti abortiti ai rifiuti biologici: ferma, peraltro, una gestione degna delle ceneri. Il che potrebbe costituire, talora, un elemento idoneo a facilitare il dialogo con le istituzioni sanitarie.
Da tutto questo deriva la legittimità e anzi l’auspicabilità della cooperazione, che non potrebbe essere rifiutata senza validi motivi, tra strutture sanitarie e organismi del volontariato non profit ai fini della sepoltura dei resti umani in oggetto.
PARARE AMMINISTRATIVO AVVOCATO GIANFRANCO GARANCINI
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PARARE GIURIDICO NELL’ORDINAMENTO CANONICO AVVOCATO DOTTOR FABRIZIO MATTIOLI
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STATUTO GIURIDICO Fabrizio Mattioli LIBRETTO