Chi Siamo
Lo Statuto

La Preghiera Universale per la Vita

Pastorale della Vita

Il Seppellimento dei Bambini Non Nati




Link Utili


Documenti



email: info@advm.org

Torna a Home

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DIFENDERE LA VITA CON MARIA

Versione Word

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita l'Associazione "Difendere la vita con Maria" con sede in Busto Arsizio, viale Duca D'Aosta, n. 3


Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione, a partire da una visione cristiana della vita, in sintonia con l'insegnamento e le direttive del Magistero della Chiesa, promuove in tutto il mondo tutte quelle attività culturali, sociali, formative, religiose che ritiene utili alla costruzione di una società basata sul rispetto della vita umana fin dal concepimento.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione:

a) organizza convegni e seminari orientati a diffondere la cultura della vita, in particolare affrontando la questione dello statuto dell'embrione umano, creando sia a livello individuale che di gruppi sociali organizzati una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento;

b) promuove il rispetto e il seppellimento delle spoglie dei bambini non nati in tutto il mondo, in accordo con le normative vigenti in ogni paese;

c) organizza raduni di preghiera per la consacrazione dei propri membri, di tutti i cristiani e in particolare dei bambini non nati a Maria Santissima;

d) persegue tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente e a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita.

3. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.


Art. 3 - Ispirazione dottrinale

L'Associazione si ispira al senso della pietà umana e attinge alle fonti dottrinali della Chiesa Cattolica e, agisce in sintonia con l'insegnamento e le direttive del Santo Padre e dei vescovi in comunione con lui; si pone dunque anche in fattiva sintonia con gli organismi della Santa Sede con diretta competenza in relazione agli scopi dell'Associazione: Congregazione per la Dottrina della Fede, Pontificio Consiglio per la Famiglia, Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Pontificia Accademia per la Vita.


Art. 4 - Mezzi

Per il raggiungimento dei propri fini specifici l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote sociali, ordinarie e straordinarie;

b) contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, oblazioni, sottoscrizioni, raccolte pubbliche.

Essa potrà avvalersi di strutture atte a supportare le attività organizzative e divulgative; procederà alla pubblicazione di bollettini o altri sussidi; utilizzerà ogni mezzo lecito e in accordo con i principi della fede e della morale cristiana, utile per il raggiungimento dei fini enunciati.


Art. 5 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Può essere sciolta dall'Assemblea convocata in sessione straordinaria, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e con un quarto di essi in seconda convocazione. La decisione sarà valida se approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio eventualmente residuo sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe.


Art. 6 - Organi sociali

1. L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione.

a) Essa è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

b) L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto, ossia fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale.

c) Non sono ammesse deleghe.

d) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.

e) L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta spedita e/o consegnata a ciascun socio che abbia reso noto il proprio domicilio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, e le date di prima e seconda convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza.

f) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sul resoconto delle attività svolte, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo ed il consiglio dei garanti e per ogni altra decisione che le compete o che le viene sottoposta. Per la validità delle delibere assunte in prima convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei soci, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

g) Le Associazioni e i gruppi aderenti sono rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali o da persona all'uopo delegata.

2. Il Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea, è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni. Esso procede alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.

a) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, e un Vicepresidente. Nomina altresì un Segretario ed un Tesoriere, scegliendoli anche al di fuori di sé, attribuendo loro poteri e deleghe.

b) Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

c) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili.

d) Il Presidente rappresenta l'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

e) Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

f) Il Tesoriere controlla l'incasso delle quote sociali, provvede alla contabilità ed a redigere e proporre al Consiglio le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi.

g) Il Segretario compila l'elenco dei soci e lo aggiorna ogni volta che muti la compagine; provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del consiglio e delle adunanze delle assemblee, di cui normalmente redige ed in ogni caso conserva i verbali.

h) Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per l'espletamento di incarichi legati al raggiungimento dei fini specifici, purché nell'ambito di quanto preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo stesso.

3. Il Consiglio dei garanti dello Statuto è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ed è presieduto da un Presidente nominato tra questi. Ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e avrà il potere, su segnalazione del Consiglio Direttivo o anche autonomamente, con insindacabile decisione (con l'unico obbligo di convocare la parte interessata e di udirne le ragioni, se compare), di revocare o sospendere dall'incarico o dalla carica e dimettere da Socio chiunque abbia tenuto un comportamento incompatibile con quello che l'Associazione promuove all'interno o all'esterno della vita Associativa.


Art. 7 - Soci

1. Sono soci tutte le persone e gli enti che, intenzionati a cooperare per il raggiungimento dello scopo dell'associazione, facciano domanda di ammissione, a condizione che tale domanda sia accolta dal Consiglio.

2. I soci assumono le seguenti qualifiche:

a) soci fondatori: coloro che si sono impegnati nella costituzione dell'associazione

b) soci ordinari: coloro che partecipano alla vita associativa

c) soci sostenitori: coloro che si sono particolarmente distinti nel campo della difesa della vita.

I soci fondatori ed ordinari hanno diritto al voto in assemblea e sono tenuti al versamento della quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. Per aderire all'Associazione occorre inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di aderire ai principi che reggono l'Associazione e di volersi attenere al presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea. Il richiedente deve essere presentato da due soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di accogliere o respingere la domanda di ammissione. La decisione del Consiglio sulle domande di ammissione è insindacabile; il Consiglio non è tenuto a motivarla.

4. Rientra nei doveri di ciascun socio:

a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione

b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo

c) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse, nella misura delle proprie possibilità.

5. La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo, che dovrà darne comunicazione all'Assemblea.

6. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nei casi previsti dalla legge o quando il socio non adempie gli impegni assunti o compie azioni che possono nuocere all'Associazione.

7. La perdita della qualifica di socio non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo, né alcun obbligo a carico dell'Associazione.


Art. 8 - Patrimonio ed esercizi sociali.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) eventuali eccedenze di bilanci precedenti;

b) eventuali erogazioni, lasciti, donazioni e contributi di privati, Enti pubblici, Associazioni e soci.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico dell'anno precedente nonché per il preventivo dell'esercizio corrente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci.