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La legislazione

Seppellimento dei Bambini non Nati

L'Associazione Difendere la Vita con Maria per avviare il seppellimento dei bambini non nati stipula una convenzione con le Aziende ospedaliere, con le ASL e si accorda con i Servizi Cimiteriali comunali secondo la seguente normativa

Documentazione legislativa


Nuovo Regolamento della Regione Lombardia N. 014 approvato il 30 Gennaio 2007

Art 1 / C. 1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, nonchè per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la Direzione Sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
1 ter. L'ASL, informata dalla Direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.
1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili. 285

LEGGI D' ITALIA -- testo vigente De Agostini Giuridica Aggiornamento alla GU 06/09/98
280. POLIZIA MORTUARIA A) Disposizioni generali D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;
Udito il parer del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto:

...(omissis)...


Articolo 7
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.


…(omissis)…


Articolo 50
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti.....d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all’art. 7.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.



Circolare ministeriale

Il DPR viene completato dalla circolare emessa dall’allora ministro della Sanità Donat Cattin, in data 16 marzo 1988, che testualmente recita: “Si ritiene che il seppellimento debba di regola avvenire anche in assenza di detta richiesta (quella dei genitori dei prodotti di concepimento abortivi di presunta età inferiore alle venti settimane, Ndr)”.
Lo “smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari costituisce violazione del Regolamento di Polizia mortuaria e del regolamento di igiene”, prosegue.
Come lo “smaltimento attraverso la linea dei rifiuti speciali (ex artt. 2 e 14 DPR 10.9.1982 e punto 2.2 Deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del DPR 10.9.1982 n. 915)seppur legittimo urta contro i principi dell’etica comune”.
La circolare del compianto ministro rileva “l’importanza dell’utilizzazione dei residui di aborti spontanei e di interruzione volontaria di gravidanza per il rilevamento patologico e del cariotipo finalizzato ad una migliore conoscenza della frequenza di malformazioni congenite purché detta finalità sia controllabile e sia esclusa qualsiasi altra utilizzazione dei prodotti abortivi”.
Prassi mensile per il seppellimento e modelli relativiE’ necessario che alcuni associati si facciano carico degli aspetti pratici organizzativi che il seppellimento comporta mensilmente.
1. Innanzitutto bisogna fornire puntualmente i contenitori biodegradabili per la raccolta dei resti abortivi agli operatori sanitari così come avrà indicato dal Direttore Sanitario.
2. Successivamente si dovrà collaborare con il personale dell’obitorio per curare tutti gli aspetti che riguardano il congelatore (fornito dall’Associazione) dove verranno conservati i resti nei contenitori.
3. Inoltre cureranno il registro di carico e scarico inerente a questa attività (si tratta di un quaderno in cui gli operatori sanitari indicheranno la data e il numero di resti consegnati in obitorio, e in cui i nostri responsabili annoteranno l’avvenuto ritiro di tali resti). Esempio di registro:

Azienda Ospedaliera di … Associazione Difendere la Vita con Maria
Numero Contenitori Numero Contenitori
Numero Prodotti abortivi Data
Firma Firma
Data

Risulterà comunque utile recarsi ogni settimana presso l’obitorio per verificare l’avvenuto deposito e il numero dei resti abortivi, anche per prevedere il numero di bare da predisporre.
4. Un tempo utile prima dell’orario del seppellimento alcuni volontari si recheranno all’obitorio per predisporre il funerale:
- si riporranno i contenitori nelle cassettine di legno e si copriranno con un lenzuolino bianco con una croce, che vuole esprimere un gesto di pietà, di onore e di amore
- chiuderanno le bare ornandole con un piccolo segno floreale
- con l’ausilio degli operatori dell’agenzia di pompe funebri trasferiranno le bare sul carro e si recheranno al cimitero per l’ora stabilita
5. Al cimitero si raduneranno tutti coloro che vorranno esprimere un gesto di amore e di pietà a questi piccoli e si avvierà la preghiera con il rosario durante l’attesa e accompagnando fino al luogo della sepoltura in processione il carro funebre.
6. Giunti al luogo della sepoltura il sacerdote inizierà il rito come riportato qui di seguito.


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